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Legge n. 225 del 24.2.1992

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Legge 24 febbraio 1992 n. 225, “Istituzione del servizio nazionale della protezione civile
E’ la madre di tutte le normative di protezione civile. Chiunque tra gli addetti ai lavori la conosce, e conosce le sue scansioni più masticate dagli operatori: le quattro fasi della protezione civile, lo stato di emergenza e il potere di ordinanza, il coordinamento del presidente del consiglio, le componenti e le strutture operative, la commissione grandi rischi e il comitato operativo, le competenze istituzionali, il volontariato.

C’è molto in questa legge. C’è anche molto di innovativo. Ma se si vuole cercare un elemento che la trattiene al di qua del confine che separa il secondo dal terzo millennio, oltre all’aspetto meramente anagrafico, lo troviamo, e anche abbastanza ingombrante: è il suo restare sostanzialmente ancorata a una concezione centralista della protezione civile, assegnando la stragrande maggioranza delle funzioni operative allo Stato e caricando regioni ed Enti Locali degli oneri organizzativi. esattamente sul modello prefettizio francese.

Per giungere a questo risultato, vi è stato certamente, nel decennio trascorso in aula e in commissione del disegno di legge, una sequenza di emendamenti e di espunzioni o sostituzioni di parti del testo, effettuato meticolosamente da funzionari e parlamentari. Tanto che al momento dell’approvazione sopraggiunta nel 1992, la bozza finale era quasi stravolta rispetto all’impostazione dell’originale disegno di legge. Risulterà molto interessante, per gli studiosi, andare a verificare nella parte del sito dedicata all’archivio storico normativo, la sequenza di modifiche che la 225 subì nel corso dell’iter parlamentare, e come, ad esempio, lo straordinario ruolo assegnato al sindaco nel disegno originario, si trasformò in una funzione sostanzialmente subalterna al Prefetto, mentre fece la sua comparsa nell’articolo dedicato a quest’ultimo, perfino una delega commissariale per automatismo in caso di emergenza, che non era certo stata voluta dal legislatore in origine. Nel silenzio malinconico di una penosa fine legislatura in via di rapido esaurimento, con pochissima gente in aula, la legge fu approvata, con questo gap che verrà ribaltato con le modifiche istituzionali di fine secolo, che vedranno un riaffermarsi del potentissimo ruolo di prossimità e di responsabilità degli organi elettivi rispetto ai ruoli dirigenti della carriera amministrativa statale.