La storia dei piani provinciali è una delle grandi epopee della protezione civile italiana. I motivi di opportunità di un dimensionamento provinciale delle attività di soccorso sono da sempre facilmente intuibili, soprattutto in riferimento ai maggiori scenari. Nei decenni scorsi, le prefetture investite della competenza e della responsabilità in materia di “protezione civile”, furono chiamate a teorizzare un sistema provinciale di emergenza fondato essenzialmente sul censimento delle risorse e sulla capacità della struttura prefettizia di attivarle in fretta in caso di necessità. Tutto ciò appartiene ormai alla storia. I Prefetti negli almeno venti anni di responsabilità a 360° sulla protezione civile, hanno assicurato un preciso punto di riferimento e di raccordo di tutte le risorse attivabili in emergenza sulla base della normativa in vigore. Certo, con l’avvento di una concetto più ampio di protezione civile, che ha cercato soprattutto di ricomprendere tutta una serie importante di attività di previsione e prevenzione prima sconosciute al sistema – paese, la struttura burocratica e di coordinamento delle Prefetture ha cominciato a manifestare una serie di insuperabili gap di carattere tecnico – scientifico legati soprattutto alle fasi della previsione e della prevenzione. Al punto che il legislatore, particolarmente con i decreti delegati sulla riorganizzazione amministrativa del 1998, ha inquadrato la protezione civile in ambiti istituzionali più consoni al tipo di attività che oggi sono richieste agli operatori. E così le Amministrazioni Provinciali sono assurte, quali EE.LL. autonomi rispetto allo Stato, al ruolo di protagoniste della pianificazione nel livello provinciale. Non possiamo ancora dire, oggi, di essere al top dell’efficienza pianificatoria in tutte le province italiane. Ma la novità normativa ha già prodotto senz’altro delle interessantissime performance in termini di attività di “preparazione” dell’emergenza, anche se resta ancora da armonizzare il livello di pianificazione comunale, oggi previsto dalla legge, e quello provinciale, che deve scegliere se costituire un livello di pianificazione autonomo oppure una semplice “lettura” unitaria dei diversi piani comunali.