Nel nostro paese sono state realizzate una notevole quantità di barriere artificiali che l’uomo ha costruito per soddisfare il proprio fabbisogno idrico, per produrre energia o per controllare il flusso dei corsi d’acqua. Le dighe presentano però notevoli rischi proprio perché modificano il naturale decorso dei fiumi e dei torrenti, pertanto è necessario un attento studio dell’assetto geologico e delle caratteristiche della zona in cui queste sono presenti per prevenire eventi tragici come quello del Vajont, occorso il 9 ottobre 1963. L’altro grave versante del rischio dighe riguarda il possibile collasso delle strutture di sbarramento, a causa di difetti costruttivi, di problemi legati all’esercizio, oppure ad atti intenzionali esterni. Un esempio italiano rimasto purtroppo tristemente famoso è quello del crollo della diga del Gleno, avvenuto in alta Val di Scalve nella bergamasca nel 1923.
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Il Registro dighe
Estratto del decreto legislativo di istituzione:
Il Registro Italiano Dighe, di seguito denominato: “RID”, istituito ai sensi dell’articolo 91, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e’ ente pubblico non economico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, con sede in Roma.
La Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture idriche ed elettriche provvede, ai fini della tutela della pubblica incolumità, all’approvazione tecnica dei progetti delle grandi dighe (quelle che superano i 15 metri di altezza o che determinano un volume superiore al 1.000.000 di metri cubi), tenendo conto anche degli aspetti ambientali e di sicurezza idraulica derivanti dalla gestione del sistema costituito dall’invaso, dal relativo sbarramento e da tutte le opere complementari e accessorie; provvede inoltre, alla vigilanza sulla costruzione delle dighe di competenza e sulle operazioni di controllo e gestione spettanti ai concessionari.
L’attività istituzionale della Direzione Generale è disciplinata, per gli aspetti procedurali ed autorizzativi, dal D.P.R. 10.11.1959, n.1363 “Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l’esercizio delle dighe di ritenuta” nonchè, per quanto concerne la normativa tecnica di settore, dal D.M. LL.PP. 24.3.1982.
Alla Direzione Generale è affidato il compito di predisporre la normativa tecnica in materia di dighe.
Il RID, ai sensi dell’articolo 91, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, assolve a tutti i compiti attribuiti dalle disposizioni vigenti al Servizio nazionale dighe;
Con il regolamento per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e l’esercizio delle dighe, previsto dall’articolo 2 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, saranno definite, ai sensi dell’articolo 91, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le modalita’ di espletamento dei compiti del RID, concernenti, fra l’altro, gli aspetti ambientali e di sicurezza idraulica derivanti dalla gestione del sistema costituito dall’invaso, dal relativo sbarramento e da tutte le opere complementari e accessorie, nonche’ la vigilanza sulle condotte forzate con dighe a monte di cui all’articolo 6, comma 4, della legge 1° agosto 2002, n. 166. Il RID fornisce consulenza tecnica specialistica per l’emanazione della normativa tecnica in materia di dighe, nonche’ dati e assistenza tecnica agli organi competenti in materia di protezione civile, per situazioni nelle quali siano coinvolte dighe.
Attività RID
Il RID altresì, sulla base di apposite convenzioni:
- organizza corsi di formazione ed aggiornamento su argomenti interessanti il campo delle dighe;
- svolge, per opere non soggette alla successiva approvazione da parte del RID, e su richiesta di amministrazioni, enti pubblici, o privati, funzioni di assistenza tecnica, consulenza o di perizia tecnica in materia, valutazioni di congruità economica, avanzamento qualitativo e quantitativo ai fini di certificazione di spesa, nonché compiti di certificazione di qualità ed accreditamento, anche associandosi con altri organismi, per quanto attiene alla progettazione, costruzione e all’esercizio delle dighe;
- individua le modalità di trattamento e archiviazione informatica dei dati sperimentali e della loro trasmissione alla banca dati della Direzione Generale
Per ulteriori approfondimenti e relativa normativa si rimanda al sito del Registro Italiano Dighe e ai siti delle sedi periferiche (recuperabili dal sito nazionale).